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Credito Imposta Beni Strumentali 4.0

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Lo sviluppo e la crescita aziendale passano anche dai risultati ottenuti con gli investimenti fatti dall’imprenditore.

La finalità di tali operazioni è proprio quella di assicurare all’attività i giusti mezzi per aumentare produttività e ritorno economico, agevolando gli operatori con strumenti di ultima generazione.

La previsione normativa mira ad incentivare le realtà produttive negli investimenti, materiali e immateriali, così da incrementare l’evoluzione tecnologica e digitale all’interno dei processi di produzione.

In sostanza, il credito d’imposta garantisce un vantaggio economico a chi destina le proprie risorse finanziarie all’acquisto di beni strumentali.

La società di mediazione creditizia MULTIPLY SPA, con sede in Via Paleocapa n. 3, a Bergamo (BG), supporta il cliente nell’accesso ai benefici previsti dalla normativa sui beni strumentali.

 

Chi può beneficiare dell’agevolazione

 

Per accedere ai benefici la legge che regolamenta il credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 ha richiesto la presenza di alcuni specifici requisiti soggettivi.

Possono usufruire dell’agevolazione fiscale tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Sono quindi escluse dal credito d’imposta le imprese che si trovano in stato di fallimento, liquidazione (volontaria o coatta amministrativa) e concordato preventivo senza continuità aziendale.

Stessa sorte spetta alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’articolo dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Rientrano tra i beneficiari anche gli esercenti di arti e professioni, i soggetti aderenti al regime forfetario, le imprese agricole e le imprese marittime, purché si tratti di investimenti volti all’acquisto di beni strumentali materiali tradizionali.

 

Modalità di accesso e svolgimento

 

Come anticipato, il sostegno degli investimenti effettuati per i beni strumentali materiali (impianti, macchinari, ecc.) e immateriali (software) con caratteristiche 4.0 è regolato da specifiche normative di settore, contenenti tutte le regole di accesso ai vantaggi.

Le imprese che desiderano avvalersi del credito d’imposta beni 4.0 devono provvedere ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Oltre a questa, è onere dell’azienda produrre una perizia tecnica asseverata, redatta da un ingegnere o da un perito industriale, entrambi iscritti nei rispettivi albi professionali.

In alternativa è possibile presentare anche un attestato di conformità, rilasciato da un ente di certificazione accreditato, dal quale deve risultare che i beni acquistati possiedono le caratteristiche tecniche elencate negli allegati A e B della Legge 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

È invece sufficiente presentare una dichiarazione resa dal legale rappresentante per adempiere all’obbligo documentale in caso di acquisto di beni dal costo unitario non superiore a 300.000,00 di euro.

Le fatture ed ogni altro documento che si riferisce all’acquisto dei beni devono necessariamente contenere il riferimento alla disposizione normativa che regolamenta la materia.

Il soggetto che richiede e ottiene l’accesso ai vantaggi normativi diventa destinatario di un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, ripartito in tre quote annuali del medesimo importo.

Il beneficio decorre dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ed è necessario sottolineare che non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

Interventi esclusi dal credito d’imposta

 

Per non generare confusione, la materia specifica anche tutti quelli che sono gli interventi esclusi dall’operatività del credito d’imposta beni 4.0.

In particolare, non sono ammessi interventi che riguardano:

 

  1. aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli, veicoli adibiti ad uso pubblico;
  2. fabbricati destinati all’industria, edifici e costruzioni;
  3. condutture e condotte, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aeromobili;
  4. beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

 

Tempi di recupero dell’investimento

 

Per comprendere le tempistiche relative ai tempi di recupero dell’investimento in beni strumentali è doveroso distinguere tra beni strumentali materiali e immateriali.

 

  • Beni strumentali indicati nell’allegato A della legge n. 232/2016 (beni materiali):

 

  • 16/11/2020-31/12/2021 (31/12/2022 -anziché 30/06/2022- se entro il 31/12/2021 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%):

credito d’imposta del 50% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni;

credito d’imposta del 30% per la quota compresa tra euro 2,5 milioni e euro 10 milioni;

credito d’imposta del 10% per la quota compresa tra euro 10 milioni e euro 20 milioni.

  • 01/01/2022-31/12/2022 (30/06/2023 se entro il 31/12/2022 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%):

credito d’imposta del 40% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni;

credito d’imposta del 20% per la quota compresa tra euro 2,5 milioni e euro 10 milioni;

credito d’imposta del 10% per la quota compresa tra euro 10 milioni e euro 20 milioni.

  • 01/01/2023-31/12/2025 (30/06/2026 se entro 31/12/2025 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%):

credito d’imposta del 20% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni;

credito d’imposta del 10% per la quota compresa tra euro 2,5 milioni e euro 10 milioni;

credito d’imposta del 5% per la quota compresa tra euro 10 milioni e euro 20 milioni;

(DECRETO SOSTEGNI-TER) credito d’imposta del 5% per la quota compresa tra euro 10 milioni e euro 50 milioni per investimenti inclusi nel PNRR con obiettivi di transizione ecologica (individuati con apposito decreto ministeriale).

 

  • Beni strumentali indicati nell’allegato B della legge n. 232/2016 (beni immateriali):

 

  • dal 01/01/2022 al 31/12/2022 (30/06/2023 se entro il 31/12/2022 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%): credito d’imposta del 50% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione;
  • 01/01/2023-31/12/2023 (30/06/2024 se entro il 31/12/2023 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%): credito d’imposta del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione;
  • 01/01/2024-31/12/2024 (30/06/2025 se entro il 31/12/2024 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%): credito d’imposta del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione;
  • 01/01/2025-31/12/2025 (30/06/2026 se entro il 31/12/2025 l’ordine è accettato e viene pagato un acconto di almeno il 20%): credito d’imposta del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 1 milione.

 

Per ulteriori chiarimenti sul credito d’imposta beni 4.0 e sulle relative modalità di accesso consulta gli esperti MULTIPLY SPA tramite il sito internet o al numero 035 3055836.

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